venerdì, Maggio 9, 2025
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Requisiti 2025 per diventare insegnante tecnico-pratico: guida su laurea triennale, ITS e diploma AFAM

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Dal 2025, l’accesso ai concorsi per insegnanti tecnico-pratici (ITP) seguirà nuove regole stabilite dal Decreto Legislativo 59/2017 e dalla legge 99/2022.
Ecco come cambiano i requisiti e cosa sarà necessario per partecipare.

Laurea triennale coerente con la classe di concorso: una laurea triennale che sia pertinente alla specifica classe di concorso alla quale si intende partecipare.

Diploma AFAM di I livello: il diploma di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di primo livello consente di accedere ai concorsi ITP.

Diploma ITS Academy di quinto o sesto livello EQF: i diplomi ITS (Istituti Tecnici Superiori) forniscono competenze pratiche avanzate. Il diploma di quinto livello EQF richiede un percorso biennale, mentre quello di sesto livello EQF dura tre anni. Questi percorsi sono orientati al mondo del lavoro e sviluppano competenze tecniche immediatamente spendibili, grazie anche a collaborazioni con aziende.

Attualmente non è disponibile una tabella di corrispondenza per identificare le lauree triennali e i diplomi AFAM di I livello idonei, ma si prevede che il Ministero dell’Istruzione fornisca ulteriori dettagli per consentire una pianificazione adeguata per chi intende intraprendere la carriera di insegnante tecnico-pratico.

Tali disposizioni si applicano per la partecipazione ai concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) banditi a decorrere dal 1° gennaio 2025. Per i concorsi banditi prima di tale data, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. Le abilitazioni specifiche conseguite fino al 31 dicembre 2024 nelle classi di concorso per insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono comunque titoli di accesso per i concorsi banditi dopo tale data.

Permessi personali: il tuo diritto è davvero garantito o dipende dal dirigente scolastico?

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Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riacceso il dibattito sui permessi per motivi personali e familiari previsti dall’articolo 15 del CCNL Scuola 2006/2009. La sentenza sostiene che i dirigenti scolastici possano esercitare una certa discrezionalità nel concedere questi permessi, una visione che sembra contrastare con quanto concordato tra le parti sociali e l’ARAN.

La Corte ha affermato che i dirigenti scolastici possono valutare le richieste di permesso caso per caso, soprattutto perché spesso i motivi indicati dai lavoratori risultano troppo generici. Anche la Corte di Appello di Milano ha confermato questa posizione, contribuendo così a generare incertezza sull’applicazione del diritto ai permessi.

La UIL Scuola Rua ha espresso forti preoccupazioni, ritenendo che questa interpretazione sia contraria allo spirito del contratto collettivo. L’articolo 15 dovrebbe garantire ai lavoratori il diritto di chiedere permessi per motivi personali o familiari senza essere soggetti al giudizio discrezionale del dirigente. Ogni dipendente dovrebbe poter decidere autonomamente quali situazioni giustificano un permesso, senza bisogno di fornire dettagli specifici o attendere l’approvazione del dirigente.

Ad esempio, un insegnante che ha bisogno di un permesso per assistere un familiare malato non dovrebbe sentirsi obbligato a fornire spiegazioni approfondite o ad aspettare che qualcun altro decida se la sua richiesta sia sufficiente. Secondo la UIL, questo tipo di interpretazione rischia di trasformare un diritto consolidato in una semplice concessione, dipendente dalla volontà del dirigente scolastico.

Per queste ragioni, la UIL Scuola Rua ha chiesto un incontro urgente con l’ARAN e le altre organizzazioni sindacali per chiarire i limiti di questa norma e ribadire la necessità di rispettare pienamente il diritto ai permessi. L’obiettivo è evitare che i dirigenti possano adottare misure restrittive che finiscano per penalizzare i lavoratori.

I permessi per motivi personali e familiari non devono dipendere dalla valutazione del dirigente, ma devono essere applicati in modo uniforme e coerente con i diritti stabiliti nel contratto collettivo. ARAN e i sindacati devono agire con determinazione per assicurare il rispetto di queste regole e la tutela dei diritti dei lavoratori.

Non si tratta solo di regole scritte, ma di rispetto e dignità per ogni lavoratore. Ogni persona ha il diritto di vedere riconosciuti i propri bisogni, senza doversi confrontare con interpretazioni burocratiche che rischiano di compromettere i suoi diritti.

Gravi Patologie del Personale della Scuola: Normativa, Diritti e Tutele

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Le gravi patologie nel comparto scuola sono disciplinate da una normativa specifica che garantisce tutele speciali ai dipendenti affetti da malattie invalidanti. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore prevede benefici particolari riguardo alle assenze per malattia e alla protezione retributiva durante il periodo di cura.

Normativa di Riferimento

L’articolo 17, comma 9, del CCNL Scuola 2006-2009, confermato nel CCNL 2019-2021, stabilisce che le assenze per malattia dovute a gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti non sono conteggiate nel periodo di comporto (il limite massimo di giorni di malattia concessi prima della possibile cessazione del rapporto di lavoro). Questo significa che tali assenze non incidono sul calcolo dei giorni di malattia ordinaria e garantiscono al lavoratore il diritto alla retribuzione piena.

Benefici Previsti

I principali benefici riconosciuti ai lavoratori affetti da gravi patologie sono:

  • Esclusione dal periodo di comporto: le assenze legate alle terapie non vengono conteggiate nel periodo massimo di malattia consentito.
  • Retribuzione intera: durante il periodo di assenza legato alla patologia, il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena.
  • Esenzione dalle fasce di reperibilità: come previsto dall’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, i lavoratori con gravi patologie sono esenti dall’obbligo di reperibilità per le visite fiscali.

Certificazione Necessaria

Per usufruire dei benefici previsti, è necessario che la patologia sia certificata da una struttura sanitaria pubblica.

Assenze per malattia del personale scolastico

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Le assenze per malattia del personale scolastico, sia per i docenti che per il personale ATA, seguono regole specifiche in base al tipo di contratto. Queste norme definiscono il periodo di comporto, ovvero il limite massimo entro il quale il dipendente può assentarsi per malattia mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

1. Assenze per malattia in base al tipo di contratto

Personale a tempo indeterminato

I docenti e il personale ATA con contratto a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per un massimo di 18 mesi nell’arco di un triennio scolastico. Durante questo periodo, la retribuzione subisce riduzioni progressive:

  • Primi 9 mesi: retribuzione completa.
  • Dal 10º al 12º mese: retribuzione ridotta al 90%.
  • Dal 13º al 18º mese: retribuzione ridotta al 50%.

Se l’assenza supera i 18 mesi, è possibile richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per ulteriori 18 mesi.

Personale a tempo determinato (supplenze fino al 30 giugno o 31 agosto)

Il personale con contratto a termine ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 9 mesi nell’arco di un triennio. La retribuzione è così articolata:

  • Primo mese: retribuzione completa.
  • Secondo e terzo mese: retribuzione ridotta al 50%.
  • Dal quarto al nono mese: conservazione del posto senza retribuzione.

Personale con supplenze brevi

Il personale con supplenze brevi ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 30 giorni di assenza per malattia all’anno, con una retribuzione ridotta al 50%. Superato questo limite, il contratto può essere risolto. Tuttavia, le assenze parzialmente retribuite non interrompono l’anzianità di servizio.

2. Esclusione dal periodo di comporto per gravi patologie

Le assenze per gravi patologie, come quelle che richiedono terapie salvavita (chemioterapia, dialisi), sono escluse dal calcolo del periodo di comporto. In questi casi, i giorni di assenza non vengono conteggiati nel limite massimo e sono interamente retribuiti. Le condizioni che rientrano in questa categoria includono:

  • Gravi patologie che richiedono terapie salvavita.
  • Ricoveri ospedalieri o day-hospital.
  • Assenze dovute alle conseguenze delle terapie, certificate dal medico.

3. Certificazioni necessarie per l’esclusione dal comporto

Per escludere i giorni di assenza dal periodo di comporto, è necessaria una certificazione medica che attesti:

  • La gravità della patologia.
  • La necessità di terapie salvavita.
  • Il periodo di ricovero ospedaliero o day-hospital, compresi i giorni di convalescenza.

La certificazione deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

4. Altre assenze escluse dal comporto

Oltre alle gravi patologie, altre situazioni che non vengono conteggiate nel periodo di comporto includono:

  • Infortuni sul lavoro certificati dall’INAIL.
  • Congedo per cure per invalidi (fino a 30 giorni).
  • Malattie connesse alla gravidanza, comprese le interruzioni entro il 180º giorno.

Congedo Parentale Retribuito all’80%: Cosa Cambia

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Con l’introduzione della Legge di Bilancio 2024, ci sono significative novità riguardanti il congedo parentale. Una delle modifiche più rilevanti è l’aumento delle indennità per i genitori che scelgono di usufruire del congedo nei primi anni di vita del bambino. Di seguito, vediamo i dettagli di cosa cambia e come sfruttare al meglio le nuove opportunità.

Primo Mese di Congedo Parentale

Il primo mese di congedo parentale continua a essere retribuito al 100% per entrambi i genitori. Questo mese può essere fruito entro i 12 anni di vita del bambino e può essere suddiviso tra la madre e il padre. Tuttavia, il totale massimo di 30 giorni retribuiti al 100% deve essere rispettato.

Secondo Mese: Retribuito all’80% nel 2024

La novità principale del 2024 riguarda il secondo mese di congedo parentale, che sarà retribuito all’80% della retribuzione se fruito entro il sesto anno di vita del bambino. Questa indennità speciale è disponibile solo per i genitori che concludono il congedo obbligatorio (di maternità o paternità) dopo il 31 dicembre 2023.

Questa indennità maggiorata rappresenta un miglioramento rispetto alla precedente normativa, in cui i mesi successivi al primo erano retribuiti solo al 30%.

Secondo Mese: Retribuito al 60% dal 2025

A partire dal 2025, il secondo mese sarà retribuito al 60% della retribuzione, ma sempre alle stesse condizioni: deve essere fruito entro i primi 6 anni di vita del bambino. Anche se la retribuzione scenderà rispetto al 2024, resta comunque superiore al precedente 30%.

Retribuzione del Congedo Oltre i 6 Anni

Se il secondo mese di congedo parentale non viene fruito entro i 6 anni, la retribuzione per tale mese tornerà al 30%. Inoltre, tutti i mesi successivi, fino al raggiungimento del dodicesimo anno di vita del bambino, saranno retribuiti al 30%, come previsto dalla normativa precedente.

Totale Mesi Indennizzabili

Nel complesso, i genitori hanno diritto a un massimo di 9 mesi di congedo parentale indennizzato al 30%, così distribuiti:

  • 3 mesi per la madre (non trasferibili al padre);
  • 3 mesi per il padre (non trasferibili alla madre);
  • 3 mesi aggiuntivi, che possono essere fruiti in modo alternato dai genitori.

Questi mesi aggiuntivi seguono la regola del 30% di retribuzione, tranne il secondo mese, che beneficia delle nuove indennità all’80% nel 2024 e al 60% dal 2025, se fruito entro i 6 anni del bambino.

Cosa Succede per Chi Non Soddisfa i Nuovi Requisiti?

Per i genitori che hanno concluso il congedo obbligatorio prima del 31 dicembre 2023, non è possibile beneficiare delle nuove indennità all’80% (2024) o al 60% (dal 2025). In questi casi:

  • Il primo mese continua a essere retribuito al 100%.
  • I mesi successivi, incluso il secondo mese, saranno retribuiti al 30%, in linea con le normative precedenti.

Note Importanti

  • Le nuove disposizioni non prevedono limiti di reddito per usufruire delle indennità del congedo parentale. Questo è un cambiamento importante rispetto alle precedenti normative, che in alcuni casi legavano l’indennità al reddito del genitore.
  • Il congedo parentale può essere fruito in modo flessibile fino al 12° anno di vita del bambino, il che offre maggiore libertà ai genitori su quando e come utilizzare il congedo.

La XXXII Edizione dei Campionati di Filosofia: Un’Opportunità per le Menti Brillanti

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La XXXII Edizione dei Campionati di Filosofia: Un’Opportunità per le Menti Brillanti

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito ha annunciato l’organizzazione della XXXII edizione dei Campionati di Filosofia. Questa iniziativa è promossa in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Uffici Scolastici Regionali, la Società Filosofica Italiana, l’Associazione di promozione sociale Philolympia e con il supporto dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pacifici e De Magistris” di Sezze (LT).

I Campionati di Filosofia sono un evento annuale che fa parte del Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero e sono rivolti agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, sia statali che paritari, inclusi quelli delle scuole italiane all’estero e delle sezioni italiane presso le scuole straniere e internazionali. L’obiettivo è quello di promuovere e sostenere l’importanza della filosofia come disciplina didattica e formativa.

La partecipazione ai Campionati è completamente gratuita e rappresenta un’occasione unica per gli studenti di esplorare e approfondire tematiche filosofiche, sviluppare il pensiero critico e confrontarsi con coetanei a livello nazionale e internazionale. Per partecipare, le istituzioni scolastiche devono registrarsi sul portale dedicato alla competizione, compilando il modulo di partecipazione entro il 12 gennaio 2024.

Il regolamento e la scheda di valutazione sono disponibili in allegato sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito, sul portale Philolympia e sul sito della Società Filosofica Italiana. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare la coordinatrice nazionale dei Campionati di Filosofia, Carla Guetti.

Con l’invito a garantire la massima diffusione dell’iniziativa, il Ministero ringrazia per la collaborazione e augura a tutti i partecipanti un’esperienza arricchente e stimolante.

APERTURA FUNZIONI TELEMATICHE PER PRESENTAZIONE ISTANZE SCIOGLIMENTI DELLE RISERVE (GAE E GPS) E CONFERMA SERVIZI (GPS)

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Avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze:

  • di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi del sostegno
    delle Graduatorie ad Esaurimento;
  • di conferma dei titoli di servizio ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella II fascia delle GPS
    relative ai posti di sostegno o ai fini della valutabilità in altra graduatoria;
  • di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia.