sabato, Maggio 10, 2025
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Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni

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Scuola-lavoro, al Miur gli Stati Generali dell’Alternanza

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Presentate la nuova piattaforma di gestione con il bottone rosso per le segnalazioni degli studenti e la Carta dei diritti e dei doveri

Una nuova piattaforma digitale, attiva da oggi, con strumenti per facilitare la gestione dell’Alternanza da parte delle scuole e delle strutture ospitanti. Un bottone rosso, inserito nella piattaforma, che consentirà alle studentesse e agli studenti di segnalare quei casi in cui non viene rispettato il patto formativo siglato. Una task force di supporto per la risoluzione delle criticità, formata da oltre 100 docenti distaccati presso gli Uffici scolastici regionali e dieci esperti del Ministero. La Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in Alternanza. Mille tutor per supportare le scuole nella costruzione di percorsi di qualità.

E ancora, un corso di formazione per le ragazze e i ragazzi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, realizzato insieme ad INAIL. Un patto di integrità che le strutture ospitanti dovranno sottoscrivere per poter attivare le convenzioni con le scuole. Più formazione per le docenti e i docenti che svolgono il ruolo di tutor dell’Alternanza. E, infine, un Osservatorio dedicato da istituire presso il Ministero dell’Istruzione, che dovrà produrre, ogni anno, il primo sarà a giugno, un rapporto sull’Alternanza per favorirne il continuo miglioramento.

Sono i nuovi strumenti per garantire una sempre maggiore qualità dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro lanciati oggi dalla Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, in occasione degli Stati Generali dell’Alternanza organizzati dal MIUR. Un appuntamento fortemente voluto dalla Ministra “per fare il punto su cosa è oggi l’Alternanza, che la Buona Scuola ha scelto, giustamente, di introdurre come modalità didattica innovativa in tutte le scuole italiane, e per presentare alcune misure importanti che vanno a qualificare e arricchire il sistema dell’Alternanza nell’ottica di fornire a studentesse e studenti una scuola che sia sempre più aperta, inclusiva e di qualità, per tutte e per tutti”. Nel corso della mattinata al Ministero si sono confrontati tutti gli attori in campo, studentesse e studenti, genitori, scuole, strutture ospitanti, sindacati.

“Quello che mettiamo oggi a punto – ha spiegato Fedeli – è un sistema di accompagnamento e di facilitazione dell’Alternanza, che ha come obiettivo quello di supportare il grande lavoro delle scuole, dei dirigenti scolastici e dei tutor, delle strutture ospitanti nella progettazione e nella gestione dei percorsi, in modo da offrire a studentesse e studenti tutte le garanzie per un sistema con più qualità, trasparenza e responsabilità da parte di ognuno”,  sottolinea Fedeli. “La giornata di oggi non è un punto di arrivo, quanto piuttosto un momento di rilancio di questo percorso. Si tratta di un lavoro che deve vederci impegnati tutti insieme in un’ottica di collaborazione e confronto trasparente, con l’obiettivo chiaro di mettere al centro, come ho ribadito in ogni occasione, le studentesse gli studenti come elemento di interesse strategico per il Paese”.

L’Alternanza, ha ricordato la Ministra, “non è uno stage, un tirocinio, un apprendistato, l’Alternanza è un momento in cui si impara, fuori da scuola ed anche attraverso la pratica, quello che serve ad arricchire il percorso di crescita e le competenze di studentesse e studenti, è una modalità didattica innovativa e preziosa, che deve essere elemento di qualità dei percorsi di istruzione, per tutte e per tutti”.

“Quest’oggi – ha spiegato il Sottosegretario Gabriele Toccafondi – tutti i soggetti intervenuti, studenti, docenti, mondo del lavoro e sigle sindacali, ci hanno detto che lo strumento dell’Alternanza Scuola-Lavoro non va abolito ma migliorato. Un approccio ideologico non serve, occorre realismo e buona volontà di migliorare, sapendo che nessuno ha la bacchetta magica. Lavorando così con il tempo vedremo i frutti di questo percorso. L’Alternanza è scuola a tutti gli effetti e per questo va fatta e fatta bene. Vogliamo continuare insieme questo percorso senza tornare al punto di partenza”.

L’Alternanza è stata introdotta in Italia dalla legge 53 del 2003 e disciplinata dal decreto legislativo 77 del 2005. La legge 107 del 2015, la Buona Scuola, è intervenuta consolidando questa metodologia, anche a fronte di esperienze internazionali di qualità e di sperimentazioni di successo nel nostro Paese, estendendola a tutte le studentesse e gli studenti italiani delle scuole di secondo grado, con 400 ore nell’ultimo triennio degli Istituti tecnici e professionali e 200 nei Licei. L’Alternanza offre percorsi di studio più ricchi grazie a un’esperienza pratica utile a completare, con un approccio diverso, le competenze teoriche offerte dalla didattica classica e a offrire un importante strumento di orientamento.

Dal momento dell’introduzione dell’obbligo, il sistema ha raggiunto, dal punto di vista quantitativo, gli obiettivi stabiliti: è stato possibile estendere questa novità a tutte le studentesse e a tutti gli studenti italiani dell’ultimo triennio delle scuole secondarie, dal Nord al Sud del Paese.

“Come ogni innovazione l’Alternanza però, ha bisogno del sostegno e del contributo di tutti per migliorare, per crescere e radicarsi come pratica positiva e percorso formativo”, sottolinea la Ministra.

Attraverso un percorso di ascolto e confronto con tutte le parti coinvolte, prima di tutto con le rappresentanze delle studentesse e degli studenti, il Ministero ha quindi deciso di mettere in campo una serie di strumenti per migliorare l’Alternanza che sono stati lanciati oggi:

  • La  Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in Alternanza, prevista dalla legge 107 del 2015, che viene pubblicata oggi sul sito del MIUR (in attesa della Gazzetta Ufficiale) e che è stata scritta assieme alle rappresentanze studentesche. La Carta garantirà: l’accesso a una formazione personalizzata e coerente con il piano di studi, da svolgere in un ambiente di qualità, con obiettivi di apprendimento chiari; un’informazione completa sul progetto, che deve prevedere un tutor scolastico e uno nella struttura ospitante, per seguire studentesse e studenti passo dopo passo; la formazione sulla normativa sanitaria e sulla sicurezza sul lavoro; il diritto ad esprimere un giudizio sull’efficacia e sulla coerenza del percorso.
  • La piattaforma on line per l’Alternanza per semplificare la gestione quotidiana, il monitoraggio e la valutazione dell’Alternanza da parte di studentesse e studenti, scuole e strutture ospitanti. Sarà una piazza virtuale che favorirà l’incontro tra domanda e offerta di Alternanza. Uno spazio dove studentesse e studenti potranno seguire un corso on line di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro realizzato con INAIL. Sarà presto disponibile anche il modulo di formazione obbligatoria sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che sarà predisposto dal MIUR, in collaborazione con il Ministero del Lavoro.
  • Il bottone rosso, una funzione importante della piattaforma dell’Alternanza, che permetterà a studentesse e studenti di segnalare le criticità che impediscono il corretto svolgimento dei percorsi. Tutto il processo sarà tracciato, trasparente e avrà tempi chiari, in modo da fornire un supporto alle scuole nella gestione delle esperienze e uno strumento di tutela a fronte di irregolarità e criticità.
  • La task force nazionale per l’Alternanza che sarà composta da 110 docenti comandati e dirigenti dell’amministrazione, attivi presso gli USR (100) e la struttura centrale del Ministero (10). Servirà per gestire e risolvere le segnalazioni di studentesse e studenti arrivate attraverso il bottone rosso.
  • 1000 tutor ANPAL che sosterranno le scuole nella costruzione di reti territoriali per l’Alternanza, 250 saranno operativi a gennaio e gli altri si aggiungeranno via via.
  • Il patto di integrità che dovranno sottoscrivere le strutture ospitanti per poter attivare le convenzioni con le scuole, garantendo il rispetto della normativa fiscale e anticorruzione.
  • Il rafforzamento della formazione per le docenti e i docenti che svolgono le funzioni di tutor dedicati all’Alternanza, perché offrano percorsi e assistenza sempre migliori a studentesse e studenti.
  • Un Osservatorio Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro di qualità che sarà istituito presso il MIUR e avrà il compito di monitorare l’evoluzione qualitativa dei percorsi di Alternanza.

Da oggi è attivo anche il nuovo sito dell’Alternanza, www.alternanza.miur.gov.it, con più informazioni, strumenti e buone pratiche a disposizione di scuole, studentesse e studenti, famiglie, strutture ospitanti.

Novità dal Miur- Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici

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Iscrizioni al 4° percorso formativo di Dislessia Amica, progetto formativo e-learning sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)

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Concorso 2018 per docenti abilitati: domande dal 20 febbraio al 22 Marzo

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Inizia a prepararti iscriviti al nostro corso in presenza


Le richieste di partecipazione potranno essere inoltrate su Istanze on line a partire dalle ore 9 del 20 febbraio alle ore 23,59 del 22 marzo Il primo febbraio 2018, i sindacati si sono riuniti al Miur per un’informativa sul bando di concorso riservato ai docenti abilitati o in possesso di specializzazione su sostegno; durante l’incontro sono state comunicate le date ufficiali per inoltrare le domande. Si ritiene ormai imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.   Il reclutamento avviato riguarderà esclusivamente la scuola secondaria ed è riservata a coloro che sono in possesso di abilitazione per la classe di concorso richiesta. Nel decreto il Miur saranno specificate anche le modalità di partecipazione per i docenti di ruolo.

La tabella di valutazione dei titoli, come anticipata dalla FLCGIL, prevede l’assegnazione di un massimo di 60 punti relativi a:

  • Titolo di accesso: massimo 34 punti;
  • Ulteriori titoli professionali e culturali: massimo 25 punti;
  • Pubblicazioni: massimo 9 punti;
  • Servizi di insegnamento: massimo 30 punti.

Il Dott. Bruschi ha definito i seguenti requisiti di partecipazione:

Chi può partecipare al bando GMRA (Graduatorie di merito regionali abilitati)?

  • Tutti i docenti abilitati nella secondaria, senza contratto a tempo indeterminato nello Stato, per la rispettiva classe/classi di concorso;
  • Tutti i docenti di ruolo (ivi compresi i docenti infanzia e primaria) che abbiano una abilitazione in diversa classe di concorso o che vogliano partecipare da SOS a posto comune e viceversa;
  • Gli ITP che siano in GAE o in II fascia GI ENTRO la data di entrata in vigore del DLGS (31 maggio 2017);
  • Con riserva, gli aspiranti che hanno in corso la specializzazione SOS avviata entro il 31 maggio 2017, purché il titolo sia conseguito entro il 30 giugno 2018;

Il Concorso prevede una prova orale e la successiva valutazione dei titoli.
Le Associazioni CorsoOnline.net e AIDA organizzano presso le rispettive sedi dei percorsi specifici di alta preparazione coordinati scientificamente da un team d’eccezione rappresentato da Dirigenti Scolastici in servizio e Formatori del MIUR.

Iscriviti gratuitamente al seminario informativo

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Per maggiori informazioni recati presso le nostre sedi:

Vitulazio – viale Italia 8
info: 3249989970
www.associazioneida.it 

Cancello ed Arnone – via provinciale per Cappella Reale 71
info: 3389955897
CorsoOnline.net

 

 

Permessi per il diritto allo studio

1. In che cosa consiste la disciplina contrattuale del diritto allo studio nel comparto Scuola ?
I CCNL del comparto Scuola non hanno definito una apposita disciplina del diritto allo studio, ma si sono limitati a richiamare, all’ art. 146, comma 1, lett. g), del CCNL del 29.11.2007, la precedente regolamentazione pubblicistica dell’istituto contenuta nell’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, che così continua a trovare applicazione nel comparto scuola nella sua originaria formulazione. Tale norma prevede, per i permessi per diritto allo studio, una misura “massima” annua pari a 150 ore e una platea di beneficiari pari al 3% delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno. Pertanto se più soggetti chiedono un permesso per diritto allo studio per un numero di ore inferiori al massimale stabilito, ciò non comporta l’ampliamento della sua attribuzione essendo vincolante il limite percentuale dei beneficiari. Il limite percentuale, infatti, va riferito al personale e non alle ore di permesso, le quali possono essere chieste e concesse anche in misura inferiore al massimo disponibile.

2. A quale livello di contrattazione vengono definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio? Ai sensi dell’art. 4 del CCNL 29/11/2007 i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione integrativa, presso ciascuna direzione regionale.

3 Nell’ambito dei permessi per diritto allo studio, pari a 150 ore individuali per ciascun anno, può essere ricompreso anche il tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede delle lezioni ?
In base alla formulazione della disciplina contenuta all’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, cui il CCNL del comparto Scuola fa rinvio, si ritiene che nel computo del monte ore dei permessi studio debba essere incluso il tempo di percorrenza necessario per recarsi nel luogo di svolgimento delle lezioni. Infatti ciò che rileva, al fine della quantificazione dei permessi, è l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare alle lezioni o ai corsi. Pertanto, ad esempio, nel caso del dipendente che intenda frequentare due ore di lezione presso l’Università di appartenenza, in concomitanza con l’orario di lavoro, dovrà fruire non solo delle due ore di permesso, ma a queste dovrà ricomprendere anche il tempo utilizzato per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni. Infatti le ore di permesso fruite devono corrispondere all’intera durata dell’assenza e le stesse dovranno essere decurtate dal monte-ore annuo a disposizione del dipendente. Peraltro, sulla rilevanza dell’elemento della necessaria collocazione delle lezioni nell’ambito dell’orario di lavoro, si è espressa anche la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (sentenza n. 10344 del 22 aprile 2008), secondo la quale i permessi in questione possono essere utilizzati “soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola contrattuale in orari coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per le altre attività complementari (come ad esempio i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).”

4. I permessi per il diritto allo studio possono essere concessi agli studenti fuori corso?
I permessi per diritto allo studio possono essere attribuiti anche agli studenti fuori corso, purché siano rispettate le priorità prescritte dalla disciplina dell’art. 13 del CCNL del 16 maggio 2001.

5. I permessi per diritto allo studio possono essere richiesti per la frequenza di corsi serali?
In proposito, occorre precisare che i permessi per motivi di studio devono essere fruiti solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente dovrebbe rendere la sua ordinaria prestazione lavorativa. Pertanto, nell’ipotesi di un corso di studi in orario serale, il dipendente potrà usufruire dei permessi di studio solo qualora la sua prestazione lavorativa viene svolta secondo un’articolazione oraria che coincida con lo svolgimento del corso. In caso contrario oppure nei casi in cui le lezioni sono effettuate al di fuori dell’orario di lavoro, il dipendente non ha alcun titolo a fruire dei permessi in esame, la cui finalità è quella di consentire la frequenza di corsi solo qualora lo svolgimento degli stessi coincida con l’orario di lavoro del dipendente interessato.

Altri permessi retribuiti previsti da disposizione di legge

1. Che cosa si deve intendere con “altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”?
Pare utile precisare che la disposizione dell’ art. 15, comma 7, del CCNL 29.11.2007 conferma la vigenza di tutte le norme di leggi che prevedono casi di permesso retribuito – oltre a quelli indicati nel corpo dell’articolo stesso – come, ad esempio, permessi per donatori di sangue, per il diritto allo studio, per volontari nelle attività di protezione civile, per funzioni presso uffici elettorali, per l’ufficio di giudice popolare ed ogni altra norma di legge non espressamente citata. Tra queste disposizioni di legge rientra l’art 4, L. 53/2000 che stabilisce il diritto del lavoratore a usufruire di tre giorni retribuiti lavorativi all’anno nel caso di documentata grave infermità del coniuge, del convivente o del familiare entro il secondo grado , pure previsti nel citato articolo, così come il diritto ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni con conservazione del posto e senza retribuzione. I criteri che stabiliscono le condizioni richieste per la concessione del permesso retribuito e del congedo non retribuito sopracitati sono stati definiti con D.M. n. 278 del 21.7.2000 e dalla nota del Ministero del Lavoro del 25 novembre 2008

2 – Un dipendente si astiene dal lavoro per donazione sangue ma non viene, però, considerato idoneo alla stessa. In tale ipotesi, può comunque fruire di un permesso riferibile all’ intera giornata oppure, in applicazione dell’ art. 8 comma 2 della Legge n. 219 del 2005, può essergli garantito soltanto il tempo necessario all’accertamento dell’ idoneità alla donazione?
Al riguardo, occorre far presente che la problematica in esame, poiché concernente l’applicazione di una disposizione legislativa, esula dalle proprie competenze, in quanto l’Aran, mediante l’attività di assistenza, fornisce il proprio supporto tecnico solo con riferimento alle clausole contrattuali.In ogni caso, si ritiene che nell’ipotesi di inidoneità alla donazione vada applicato il comma 2 del citato art. 8, quindi debba essere considerato come permesso esclusivamente il tempo necessario all’espletamento delle procedure relative all’accertamento dell’idoneità alla donazione. Infatti la previsione di un’intera giornata di permesso è preposta a garantire il completo ripristino dello stato fisico del dipendente-donatore e, pertanto può essere concessa soltanto nel caso di avvenuta donazione.

3. Quali sono i permessi del personale docente chiamato a coprire cariche pubbliche elettive?
A quale ufficio il docente, impegnato per cariche pubbliche, deve inoltrare la richiesta di rimborso per i periodi di permesso retribuiti, così come stabilito dall’art. 80 del D. Lgs. n. 267/2000? In via preliminare, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che per quanto concerne i permessi e l’aspettativa per mandato amministrativo, l’art. 38 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, si limita a richiamare le norme di cui al d. lgs. n. 267/2000, così come modificate dal d. l. n. 138/2011 convertito nella legge n.148/2011. Si ritiene utile richiamare sia l’art. 79 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina i permessi e le licenze dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che ricoprono cariche pubbliche, sia il successivo art. 80, richiamato da codesta amministrazione, che prevede gli oneri per i permessi retribuiti. Tale articolo, dopo aver stabilito la retribuzione a carico del datore di lavoro delle assenze dal servizio del lavoratore di cui all’articolo 79 sopra citato, dispone che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui al medesimo art. 79. In tal caso l’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall’ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Fonte: ARAN – Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi 2016

Permessi ai sensi della Legge 104/92 (permessi retribuiti)

1. In che consiste la disciplina contrattuale dei permessi ai sensi della legge 104 del 1992?
In via preliminare, occorre specificare che i permessi in esame sono regolati dalla legge 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per quanto riguarda il lavoro pubblico, dalle circolari del Dipartimento della Funzione pubblica. La disposizione contrattuale si limita a stabilire che” i permessi di cui all’art. 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati ai fini del raggiungimento dei limite fissato nei precedenti commi [per altri permessi] e non riducono le ferie e che possono essere fruiti anche in maniera frazionata, nella misura massima di 18 ore mensili”.

2. Nel caso di un docente in regime di part time verticale i 3 giorni di permessi legge 104/92 devono essere riproporzionati?
Al riguardo, questa Agenzia ritiene utile distinguere la situazione del part-time orizzontale da quella del part-time verticale. Nel primo caso, i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondono alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part time è di quattro ore al giorno, ciascuna delle tre giornate corrisponderà all’orario di lavoro previsto in quella specifica giornata). Nel caso invece di part time verticale, il permesso mensile di tre giorni deve essere ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. A tale riguardo possono essere consultate le seguenti circolari: Circolare 34 del 10 luglio 2000 dell’INPDAP (punto 8); Circolare 133 del 17 luglio 2000 dell’INPS in cui al punto 3.2 Circolare 100 del 24 luglio 2012 dell’INPS in cui al punto 4, lett. a).
In proposito, occorre anche precisare che la prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale si può articolare concentrando l’attività lavorativa con due diverse modalità:
1. per tutti i giorni lavorativi, ma solo in alcuni mesi dell’anno;
2. soltanto per alcune settimane del mese o per alcuni giorni della settimana. Conseguentemente, nel caso in cui il contratto di part time sia riconducibile all’ipotesi contemplata al punto 1, il dipendente avrà diritto ai benefici in parola nella misura intera nei mesi in cui è prevista la prestazione lavorativa.

3 Di quali permessi può usufruire il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità?
L’ARAN ritiene opportuno rilevare che l’art. 15, comma 6 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, si limita a chiarire alcuni aspetti della disciplina dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92. In particolare il CCNL afferma che tali permessi sono retribuiti, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti. Il successivo comma 7 dell’art. 15 sopra citato dispone, inoltre, il diritto del dipendente ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. Ne consegue che il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà usufruire alternativamente, come sancito dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992, dei tre giorni di permesso retribuito oppure di due ore di permesso orario giornaliero retribuite. Tali ore, in base alle circolari INPDAP n. 49 del 2000 e n. 33 del 2002 e dalla circolare INPS n. 139 del 2002, possono essere così distribuite: due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, una ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore. Infine, si ritiene utile richiamare anche la circolare INPS n. 100 del 24 luglio 2012 intervenuta sulla materia.

4. Come devono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, Legge 104/92?
L’ARAN ritiene utile far osservare che il CCNL del 29.11.2007, all’art. 15 comma 6, nel trattare tali tipologie di permessi, si limita a far presente che “…..non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.”. In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs 165/2001.

5. – Qual è la portata delle disposizioni della legge n. 183/2010 che ha abrogato i requisiti della continuità e dell’esclusività e che conseguenze ha avuto sulla disciplina dei permessi ex lege 104/1992?
Si ritiene utile segnalare che in relazione alla legge n. 183/2010, così come novellata dal decreto legislativo n. 119/2011, sono state emanate le circolari n. 13/2010, n. 2/2011 e n.1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che forniscono utili indicazioni sugli aspetti applicativi dei permessi in oggetto.

6. – E’ possibile fruire consecutivamente del congedo biennale straordinario art. 42 D.Lgs 151/2001 e dei permessi Legge 104/92 senza che la dipendente riprenda servizio?
Per quanto riguarda le norme contrattuali, il CCNL del 29.11.2007, all’art. 15 comma 6, nel trattare tali tipologie di permessi, si limita a far presente che “…..non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.” In merito alla questione sollevata, il CCNL nulla dice circa la possibilità di poter fruire “consecutivamente” del congedo biennale straordinario e dei permessi Legge 104/92, senza che la dipendente riprenda servizio, atteso che tali istituti non sono disciplinati dai CCNL, ma dalle disposizioni legislative vigenti. Né del resto, tale problematica viene affrontata dalle circolari applicative emanate dal Dipartimento funzione pubblica o dall’INPS sulla materia.
Pertanto sulla base degli elementi fomiti le Istituzioni Scolastiche, nella loro autonomia e responsabilità, dovranno assumere le decisioni che ritengono maggiormente idonee alla soluzione del caso in esame.

7. – E’ legittimo giustificare con un permesso art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 un’assenza dal servizio in una giornata in cui, su specifica delibera del Consiglio di Istituto, l’istituzione scolastica è chiusa e quindi, non essendo prevista alcuna prestazione del servizio, è stata assegnata di ufficio una giornata di ferie?

L’ARAN, in via preliminare, fa presente che le modalità per usufruire dei permessi ex L.104/1992 sono regolamentate dagli artt. 42 e 53 del Testo coordinato – Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115. Con riferimento alla problematica sollevata, occorre evidenziare che la stessa riguarda non tanto le modalità di utilizzo delle ferie in senso generale, per le quali restano ferme le disposizioni contrattuali, quanto lo specifico caso della chiusura prefestiva dell’istituto scolastico, per la quale il dirigente dell’istituto stesso ha stabilito, d‘ufficio e per tutto il personale, l’utilizzo di una giornata di ferie a causa della sospensione dell’attività. A fronte dell’assegnazione di ufficio di un giorno di ferie, il dipendente, invece, ha chiesto di poter fruire di un giorno per assistenza al congiunto disabile. Con riferimento alla questione segnalata, data la mancanza di una espressa disciplina contrattuale, può essere utile richiamare le indicazioni espresse per un caso analogo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il quale con l’interpello n. 20 del 20 maggio 2016 ha chiarito che in caso di ferie programmate in modo unilaterale dal datore di lavoro ovvero di ferie assegnate per chiusura aziendale o per fermo delle attività, qualora il dipendente necessita di un permesso per assistenza del disabile, è possibile la fruizione dello stesso, ritenendo prevalenti le esigenze di assistenza e tutela del disabile, cui è preordinato il suddetto istituto, rispetto alle scelte organizzative dell’amministrazione. In particolare l’interpello prevede che: “…..In proposito, si fa presente come il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2109 c.c., possa stabilire il periodo di godimento delle ferie annuali nel rispetto della durata fissata dalla legge e dalla contrattazione collettiva. In particolare, il datore di lavoro, in ragione delle esigenze produttive, potrà prevedere sia una programmazione della fruizione delle ferie dei lavoratori in forza, sia la chiusura dello stabilimento durante un periodo predeterminato in ragione della sospensione totale o parziale dell’attività produttiva. Tenuto conto delle diverse finalità cui sono preordinati i due istituti, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate (dal datore di lavoro n.d.r.) o del fermo produttivo, la fruizione del relativo permesso sospende tuttavia il godimento delle ferie”.

Fonte: ARAN – Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi 2016

Permessi per matrimonio (permessi retribuiti)

1. In che cosa consiste la disciplina dei permessi per matrimonio?
L’art. 15, comma 3, stabilisce che “il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo, ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso”. Rispetto alla disciplina dell’istituto prevista per altri comparti, nella Scuola si registra una maggiore flessibilità per quanto riguarda l’utilizzo del permesso in esame, che può essere fruito anche anticipatamente all’evento matrimonio oppure entro i due mesi successivi.

2. Che decorrenza deve avere il permesso per matrimonio per il personale del comparto della Scuola?
La clausola contrattuale prevede che il permesso debba essere fruito “in occasione del matrimonio” e, pertanto, in stretto collegamento temporale con l’evento. A tale riguardo, l’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il dies a quo dello stesso. In particolare, la disposizione contrattuale prevede che il dipendente può anticiparne la fruizione di una settimana oppure differirne l’utilizzo entro i due mesi successivi, che è stato considerato un periodo di tempo congruo rispetto all’evento che giustifica la fruizione del permesso stesso. La collocazione temporale del permesso viene, pertanto, demandata alla volontà dell’interessato che dovrà stabilirne la decorrenza, in base ai motivi organizzativi che attengono alla sfera delle sue decisioni personali.

3. Un collaboratore scolastico, con contratto a tempo determinato dal 30/09/2015 al 30/06/2015, ha diritto al congedo matrimoniale, avendo contratto matrimonio il 29/09/2015?
Ai sensi dell’art. 19, comma 12, del CCNL 29/11/2007 “Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto di lavoro, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio”. Nel caso prospettato, essendo l’evento matrimonio è avvenuto al di fuori del contratto di lavoro, in applicazione di quanto previsto dalla disposizione contrattuale sopra riportata, il dipendente non può aver diritto al congedo matrimoniale.

Fonte: ARAN – Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi 2016