Permessi per matrimonio (permessi retribuiti)

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1. In che cosa consiste la disciplina dei permessi per matrimonio?
L’art. 15, comma 3, stabilisce che “il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo, ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso”. Rispetto alla disciplina dell’istituto prevista per altri comparti, nella Scuola si registra una maggiore flessibilità per quanto riguarda l’utilizzo del permesso in esame, che può essere fruito anche anticipatamente all’evento matrimonio oppure entro i due mesi successivi.

2. Che decorrenza deve avere il permesso per matrimonio per il personale del comparto della Scuola?
La clausola contrattuale prevede che il permesso debba essere fruito “in occasione del matrimonio” e, pertanto, in stretto collegamento temporale con l’evento. A tale riguardo, l’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il dies a quo dello stesso. In particolare, la disposizione contrattuale prevede che il dipendente può anticiparne la fruizione di una settimana oppure differirne l’utilizzo entro i due mesi successivi, che è stato considerato un periodo di tempo congruo rispetto all’evento che giustifica la fruizione del permesso stesso. La collocazione temporale del permesso viene, pertanto, demandata alla volontà dell’interessato che dovrà stabilirne la decorrenza, in base ai motivi organizzativi che attengono alla sfera delle sue decisioni personali.

3. Un collaboratore scolastico, con contratto a tempo determinato dal 30/09/2015 al 30/06/2015, ha diritto al congedo matrimoniale, avendo contratto matrimonio il 29/09/2015?
Ai sensi dell’art. 19, comma 12, del CCNL 29/11/2007 “Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto di lavoro, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio”. Nel caso prospettato, essendo l’evento matrimonio è avvenuto al di fuori del contratto di lavoro, in applicazione di quanto previsto dalla disposizione contrattuale sopra riportata, il dipendente non può aver diritto al congedo matrimoniale.

Fonte: ARAN – Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi 2016